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Statuto della Sede APPC di Bari

Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita la sede territoriale APPC di Bari, associazione senza fini di lucro, ispirata allo statuto nazionale dell’“Associazione Piccoli Proprietari Case” (APPC), con sede in Bari.
La sede opera nel rispetto delle finalità e dei principi dell’associazione nazionale.

Art. 2 – Finalità

La sede di Bari ha lo scopo di:

  • rappresentare e tutelare gli interessi dei piccoli proprietari immobiliari;

  • offrire servizi di assistenza, consulenza e formazione;

  • promuovere attività informative e divulgative sul tema della casa;

  • collaborare con istituzioni locali, professionisti e altre realtà associative.

Art. 3 – Associati
Possono aderire alla sede APPC di Bari persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell’associazione.
L’iscrizione è annuale, con quota stabilita dal Consiglio Direttivo locale.
Ogni socio ha diritto di voto e può partecipare alla vita associativa.

Art. 4 – Organi della sede
Gli organi della sede APPC di Bari sono:

  • l’Assemblea dei Soci

  • il Consiglio Direttivo (composto da almeno 3 membri)

  • il Presidente

  • il Vicepresidente

  • il Segretario

  • il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutti gli incarichi hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Art. 5 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano della sede.
Si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio e nominare il Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta (massimo 3 per ciascun socio presente).

Art. 6 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo amministra la sede, attua le decisioni dell’Assemblea, predispone i bilanci e organizza le attività.
Nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 7 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la sede di Bari, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sovrintende alle attività dell’associazione e mantiene i rapporti con la sede nazionale.

Art. 8 – Patrimonio e risorse
Le entrate della sede derivano da:

  • quote associative

  • contributi volontari

  • rimborsi per attività svolte

  • donazioni e sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative

  • eventuali proventi per servizi resi

Art. 9 – Bilancio
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Copia dei bilanci viene trasmessa alla segreteria nazionale secondo quanto previsto dallo statuto nazionale.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  • recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

  • mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti;

  • comportamento contrario agli scopi o allo statuto dell’associazione.

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta all’interessato.
Il socio escluso può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, se istituito, o al Vicesegretario Nazionale competente per territorio.

Art. 11 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto nazionale APPC e alle norme del Codice Civile.

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